Con questa sentenza si ribadisce il principio di consolidata giurisprudenza secondo il quale:
“Il licenziamento dell’invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando e’ motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, (riduzione di personale per crisi produttiva, che però non può comportare che il numero dei lavoratori disabili sia inferiore alla quota di riserva prevista dalla Legge 68/99), mentre, quando è determinato dall’aggravamento dell’infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla Legge n. 482 del 1968, articolo 10 ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall’apposita commissione medica”.