ER – Congedi parentali: le novità del Dlgs 80/2015

A seguito dell’emanazione del D. Lgs 80 del 15/06/2015 in attuazione dell’Art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act), e del Decreto legislativo 148/15 che all’articolo 43 comma 2 sono state introdotte le seguenti principali novità in tema di astensione facoltativa (maternità/paternità):
 estensione congedo parentale (maternità/paternità facoltativa): il congedo sarà utilizzabile sino ai primi 12 anni di vita del bambino oppure fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato fino al raggiungimento della maggiore età
 estensione del periodo indennizzabile al 30% (per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi): l’ indennizzo sarà riconosciuto sino al 6 anno di età del bambino e entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. N.B: I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad euro 6.531,07
 introduzione della richiesta di congedo parentale su base oraria: è stata introdotta la possibilità di fruire del congedo parentale ad ore e non essendoci una specifica regolamentazione di natura contrattuale (al momento nel nostro settore non è stata regolamentata), la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello di inizio del congedo stesso. Si precisa che tale novità non modifica la durata del congedo parentale, i cui limiti rimangono invariati, nello specifico: 6 mesi, continuativi o frazionati, per la madre;6 mesi, elevabili a 7 continuativi o frazionati, per il padre; 10 mesi, continuativi o frazionati, qualora sia un solo genitore a prendersi cura del bambino (N.B: La condizione di genitore “solo” viene riconosciuta nel caso in cui l’altro sia deceduto o colpito da grave infermità, abbia abbandonato la famiglia o non abbia riconosciuto il figlio).
 modifica dei termini di preavviso al datore di lavoro: le richieste di fruizione di congedo per periodi non inferiori alla giornata intera andranno presentate al datore di lavoro non meno di 5 giorni prima della fruizione, mentre in caso di fruizione su base oraria il termine di preavviso è pari a 2 giorni. Le domande di congedo parentale, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, vanno presentate in modalità telematica. Si precisa che la domanda in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile è differente da quella in modalità oraria pertanto se il genitore intende fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria nello stesso arco di tempo dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line; i dettagli sulle modalità d’invio sono reperibili sul portale dell’ Inps.
 part-time e congedo parentale: disciplinato dall’ art. 8, comma 7, decreto 81/2015, prevede che il/la lavoratore/trice possa richiedere per una sola volta, in luogo del congedo parentale ed entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. Tale comma dovrà essere approfondito con le successive circolari applicative.

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